Art. 38

Garanzie in contanti

In vigore dal 19 dic 2012
Garanzie in contanti Ai fini dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie altamente liquide in forma di contanti sono denominate in una delle seguenti valute: a) una valuta per la quale la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire adeguatamente il rischio; b) una valuta nella quale la CCP compensa operazioni, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta.
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