Art. 45

Limiti di concentrazione

In vigore dal 19 dic 2012
Limiti di concentrazione 1.   La CCP stabilisce e attua politiche e procedure per garantire che gli strumenti finanziari in cui sono investite le sue risorse finanziarie restino sufficientemente diversificati. 2.   La CCP stabilisce i limiti di concentrazione e controlla la concentrazione delle sue risorse finanziarie a livello di: a) singoli strumenti finanziari; b) tipi di strumenti finanziari; c) singoli emittenti; d) tipi di emittenti; e) controparti con le quali sono stabiliti i meccanismi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c) o all’, paragrafo 2. 3.   Se si considerano i tipi di emittenti, la CCP tiene conto di quanto segue: a) la distribuzione geografica; b) le interdipendenze e le relazioni multiple che un’entità può avere con una CCP; c) il livello del rischio di credito; d) le esposizioni della CCP verso l’emittente mediante i prodotti da essa compensati. 4.   Le politiche e le procedure stabiliscono le misure di attenuazione dei rischi da applicare in caso di superamento dei limiti di concentrazione. 5.   Nel determinare il limite di concentrazione per l’esposizione verso un singolo emittente o depositario, la CCP aggrega e tratta come un rischio unico l’esposizione verso tutti gli strumenti finanziari emessi o esplicitamente garantiti dall’emittente e tutte le risorse finanziarie depositate presso il depositario. 6.   La CCP verifica periodicamente l’adeguatezza delle sue politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione. Inoltre, essa riesamina tali politiche e procedure almeno una volta l’anno e ogniqualvolta si verifica una modifica rilevante che influisce sulla sua esposizione al rischio. 7.   Se la CCP supera un limite di concentrazione fissato nelle sue politiche e procedure, ne informa immediatamente l’autorità competente. Essa pone fine al superamento nel più breve tempo possibile.
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