Art. 47

Convalida dei modelli

In vigore dal 19 dic 2012
Convalida dei modelli 1.   La CCP effettua una convalida completa dei suoi modelli, delle relative metodologie e del quadro di gestione del rischio di liquidità utilizzato per quantificare, aggregare e gestire i rischi. Qualsiasi revisione o aggiustamento sostanziale dei modelli, delle relative metodologie e del quadro per la gestione del rischio di liquidità sono sottoposti ad una governance appropriata, compresa la richiesta di consulenza al comitato dei rischi, e convalidati da un terzo qualificato e indipendente prima della loro applicazione. 2.   Il processo di convalida della CCP è documentato e specifica almeno le politiche utilizzate per testare i metodi relativi ai margini, al fondo di garanzia in caso di inadempimento e alle altre risorse finanziarie e il quadro per il calcolo delle risorse finanziarie liquide. Qualsiasi revisione o aggiustamento sostanziale di tali politiche sono sottoposti ad una governance appropriata, compresa la richiesta di consulenza al comitato dei rischi, e convalidati da un terzo qualificato e indipendente prima della loro applicazione. 3.   Una convalida completa include almeno i seguenti elementi: a) una valutazione della solidità concettuale dei modelli e del quadro, comprese le evidenze risultanti dalla fase di sviluppo; b) un riesame delle procedure di monitoraggio continuativo, compresa la verifica dei processi e dei parametri di riferimento; c) una revisione dei parametri e delle ipotesi formulate nello sviluppo dei modelli, delle relative metodologie e del quadro; d) un riesame dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei modelli, delle relative metodologie e del quadro adottato rispetto al tipo di contratti cui si applicano; e) un riesame dell’adeguatezza degli scenari delle prove di stress in conformità del capo VII e dell’; f) un’analisi dei risultati delle prove. 4.   La CCP stabilisce i criteri rispetto ai quali valuta se i modelli, le relative metodologie e il quadro per la gestione del rischio di liquidità possano essere convalidati. Tra tali criteri rientrano i risultati positivi delle prove. 5.   Quando i dati sui prezzi non sono prontamente disponibili o affidabili, la CCP fa fronte a tali limitazioni e, quanto meno, adotta ipotesi conservatrici basate su osservazioni in mercati correlati o collegati e sui comportamenti attuali del mercato. 6.   Quando i dati sui prezzi non sono prontamente disponibili o affidabili, i sistemi e i modelli di valutazione utilizzati per questo scopo sono sottoposti ad una governance appropriata, compresa la richiesta di consulenza al comitato dei rischi, e a convalida e prove. La CCP fa convalidare i suoi modelli di valutazione in una serie di scenari di mercato da un terzo qualificato e indipendente per garantire che essi producano accuratamente prezzi adeguati e, se del caso, aggiusta il calcolo dei margini iniziali per riflettere il rischio del modello eventualmente identificato. 7.   La CCP effettua periodicamente una valutazione delle proprietà teoriche ed empiriche del modello dei margini per tutti gli strumenti finanziari che compensa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:153:oj#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo