Art. 49

Procedura per le prove a posteriori

In vigore dal 19 dic 2012
Procedura per le prove a posteriori 1.   La CCP valuta la copertura dei margini mediante un raffronto ex post dei risultati osservati con i risultati previsti in base all’utilizzo dei modelli dei margini. Tali prove a posteriori sono effettuate ogni giorno al fine di valutare se vi siano eccezioni nel risultato di una prova relativa alla copertura dei margini. La copertura è valutata sulle posizioni attuali per gli strumenti finanziari e i partecipanti diretti e tiene conto degli eventuali effetti della marginazione di portafoglio e, se del caso, delle CCP interoperabili. 2.   La CCP valuta gli orizzonti temporali storici appropriati per il suo programma di prove a posteriori per garantire che la finestra di osservazione utilizzata sia sufficiente per attenuare eventuali effetti negativi sulla significatività statistica. 3.   La CCP considera nel suo programma di prove a posteriori quanto meno chiare prove statistiche e vi definisce criteri di prestazione per la valutazione dei risultati. 4.   La CCP riferisce periodicamente i risultati delle sue prove a posteriori e la loro analisi al comitato dei rischi in una forma che non violi la riservatezza, al fine di ottenere il suo parere nella revisione del modello dei margini. 5.   I risultati delle prove a posteriori e la loro analisi sono messi a disposizione di tutti i partecipanti diretti e, se noti alla CCP, dei clienti. Per tutti gli altri clienti i risultati delle prove a posteriori e la loro analisi sono messi a disposizione su richiesta dai partecipanti diretti pertinenti. Tali informazioni sono aggregate in un formato che non violi la riservatezza e i partecipanti diretti e i clienti hanno accesso nel dettaglio ai risultati delle prove a posteriori e alla loro analisi solo per i loro portafogli. 6.   La CCP definisce le procedure per dettagliare le azioni che potrebbe adottare alla luce dei risultati dell’analisi delle prove a posteriori.
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