Art. 44
Meccanismi altamente sicuri per il deposito di strumenti finanziari
In vigore dal 19 dic 2012
Meccanismi altamente sicuri per il deposito di strumenti finanziari
1. Se la CCP non è in grado di depositare gli strumenti finanziari di cui all’ o quelli costituiti come margini, contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento o contributi ad altre risorse finanziarie, sia tramite trasferimento del titolo di proprietà sia tramite costituzione del diritto reale di garanzia, presso l’operatore di un sistema di regolamento di titoli che ne garantisca la protezione totale, tali strumenti finanziari sono depositati presso una delle seguenti entità:
a)
una banca centrale che garantisce la protezione totale di tali strumenti e che consente alla CCP il rapido accesso ad essi, se necessario;
b)
un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che garantisce la completa segregazione e protezione di tali strumenti, consente alla CCP il rapido accesso ad essi se necessario e per il quale la CCP può dimostrare che ha un basso rischio di credito sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;
c)
un ente finanziario di un paese terzo che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti pertinenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella direttiva 2006/48/CE, che si è dotato di prassi di contabilità, procedure di custodia e controlli interni robusti e che garantisce la completa segregazione e protezione di tali strumenti, che consente alla CCP il rapido accesso ad essi, se necessario, e per il quale la CCP può dimostrare che ha un basso rischio di credito sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese.
2. Quando gli strumenti finanziari sono depositati conformemente al paragrafo 1, lettera b) o c), sono detenuti nel quadro di meccanismi che impediscono che la CCP subisca perdite a causa dell’inadempimento o dell’insolvenza dell’ente finanziario autorizzato.
3. I meccanismi altamente sicuri per il deposito degli strumenti finanziari costituiti a titolo di margini, contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento o contributi ad altre risorse finanziarie consentono alla CCP di riutilizzare tali strumenti solo nei casi in cui le condizioni di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono soddisfatte e se la finalità del reimpiego è l’esecuzione di pagamenti, la gestione dell’inadempimento di un partecipante diretto o l’esecuzione di un accordo di interoperabilità.
Storico versioni
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