Art. 42

Limiti di concentrazione

In vigore dal 19 dic 2012
Limiti di concentrazione 1.   La CCP stabilisce e attua politiche e procedure per assicurare che le garanzie rimangano sufficientemente diversificate in modo da poter essere liquidate entro un determinato periodo di detenzione senza un impatto significativo sul mercato. Le politiche e le procedure stabiliscono le misure di attenuazione del rischio da applicare quando i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 2 sono superati. 2.   La CCP stabilisce limiti di concentrazione a livello di: a) singoli emittenti; b) tipo di emittente; c) tipo di attività; d) ogni partecipante diretto; e) tutti i partecipanti diretti. 3.   I limiti di concentrazione sono determinati in modo prudente tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, tra cui: a) gli strumenti finanziari emessi da emittenti dello stesso tipo in termini di settore economico, attività, regione geografica; b) il livello di rischio di credito dello strumento finanziario o dell’emittente sulla base di una valutazione interna della CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese; c) la liquidità e la volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari. 4.   La CCP garantisce che non più del 10 % delle sue garanzie sia costituita da garanzie di un unico ente creditizio o ente finanziario equivalente di un paese terzo, o di un’entità che fa parte dello stesso gruppo dell’ente creditizio o dell’ente finanziario del paese terzo. Se le garanzie ricevute dalla CCP sotto forma di garanzie di banche commerciali sono superiori al 50 % del totale delle garanzie, tale limite può essere elevato al 25 %. 5.   Nel calcolo dei limiti di cui al paragrafo 2, la CCP include la sua esposizione complessiva verso un emittente, ivi compresi l’importo complessivo delle linee di credito, i certificati di deposito, i depositi a termine, i conti di risparmio, i conti di deposito, i conti correnti, gli strumenti del mercato monetario e le operazioni di acquisto con patto di rivendita utilizzati dalla CCP. Tali limiti non si applicano alle garanzie detenute dalla CCP al di là dei requisiti minimi per i margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento o altre risorse finanziarie. 6.   Nel determinare il limite di concentrazione per l’esposizione della CCP verso un singolo emittente, la CCP aggrega e considera come un unico rischio la sua esposizione verso tutti gli strumenti finanziari emessi dall’emittente o da un’entità del gruppo, espressamente garantiti dall’emittente o da un’entità del gruppo, e verso gli strumenti finanziari emessi da imprese il cui unico scopo è la proprietà di mezzi di produzione essenziali per l’attività dell’emittente. 7.   La CCP verifica periodicamente l’adeguatezza delle sue politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione. Essa riesamina la sua politica e procedura in materia di limiti di concentrazione almeno una volta l’anno e ogniqualvolta si verifica una modifica rilevante che influisce sull’esposizione al rischio della CCP. 8.   La CCP informa l’autorità competente e i partecipanti diretti in merito ai limiti di concentrazione applicabili e a qualsiasi loro modifica. 9.   Se la CCP supera in modo significativo un limite di concentrazione fissato nelle sue politiche e procedure, ne informa immediatamente l’autorità competente. Essa pone fine alla violazione nel più breve tempo possibile.
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Limiti di concentrazione (Art. 42 Regolamento (UE) 2013/153) — Testo vigente | Portale Normativo