Art. 11
Audit interno
In vigore dal 19 dic 2012
Audit interno
1. La CCP istituisce e mantiene una funzione di audit interno che è distinta e indipendente dalle altre funzioni e attività della CCP e ha i seguenti compiti:
a)
istituisce, attua e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e dei dispositivi di governo societario della CCP;
b)
formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a);
c)
verifica l’osservanza di tali raccomandazioni;
d)
riferisce le questioni di audit interno al consiglio.
2. La funzione di audit interno dispone dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha accesso a tutti i documenti pertinenti per l’esercizio della sua attività. È sufficientemente indipendente dalla dirigenza e riferisce direttamente al consiglio.
3. L’audit interno valuta l’efficacia dei processi di gestione dei rischi e dei meccanismi di controllo della CCP in modo proporzionato ai rischi che devono affrontare le diverse aree di attività e indipendente dalle aree valutate. La funzione di audit interno dispone dell’accesso alle informazioni necessario per esaminare tutte le attività e le operazioni, i processi e i sistemi della CCP, comprese le attività esternalizzate.
4. Gli audit interni si basano su un piano di audit globale che è riesaminato e presentato all’autorità competente almeno una volta all’anno. La CCP assicura che audit speciali possano essere effettuati a breve termine a seguito del verificarsi di eventi. La programmazione e revisione degli audit è approvata dal consiglio.
5. Le operazioni di compensazione, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e i conti della CCP sono soggetti a audit indipendenti. Tali audit hanno luogo, quanto meno, su base annuale.
Storico versioni
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