Art. 10
Informativa
In vigore dal 19 dic 2012
Informativa
1. La CCP rende pubbliche le seguenti informazioni a titolo gratuito:
a)
informazioni riguardanti i suoi dispositivi di governo societario, in particolare
i)
la sua struttura organizzativa, nonché gli obiettivi e le strategie principali;
ii)
gli elementi chiave della politica retributiva;
iii)
le informazioni finanziarie fondamentali, compreso il suo bilancio più recente sottoposto a revisione contabile;
b)
informazioni riguardanti le proprie regole, in particolare:
i)
le procedure di gestione degli inadempimenti, le procedure in generale e i testi supplementari;
ii)
le informazioni pertinenti sulla continuità operativa;
iii)
le informazioni sui sistemi, sulle tecniche e sulle prestazioni in materia di gestione dei rischi della CCP in conformità al capo XII;
iv)
tutte le informazioni pertinenti sul suo assetto e le sue operazioni, nonché sui diritti e gli obblighi dei partecipanti diretti e dei clienti, necessarie a consentire loro di identificare chiaramente e comprendere pienamente i rischi e i costi connessi all’utilizzo dei servizi della CCP;
v)
gli attuali servizi di compensazione della CCP, comprese informazioni dettagliate su quanto essa fornisce nell’ambito di ciascun servizio;
vi)
i sistemi, le tecniche e le prestazioni in materia di gestione dei rischi della CCP, in particolare informazioni sulle risorse finanziarie, sulla politica di investimento, sulle fonti dei dati sui prezzi e sui modelli utilizzati nei calcoli dei margini;
vii)
la legge e le regole che disciplinano:
1)
l’accesso alla CCP;
2)
i contratti stipulati dalla CCP con i partecipanti diretti e, ove possibile, i clienti;
3)
i contratti che la CCP accetta di compensare;
4)
gli accordi di interoperabilità;
5)
l’uso delle garanzie e dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, ivi compresa la liquidazione delle posizioni e delle garanzie e la misura in cui la garanzia è tutelata contro la rivalsa di terzi;
c)
le informazioni sulle garanzie ammissibili e sugli scarti di garanzia applicabili;
d)
l’elenco di tutti gli attuali partecipanti diretti, nonché i criteri relativi alla loro ammissione, sospensione e uscita.
Qualora l’autorità competente concordi con la CCP che le informazioni di cui alle lettere b) o c), del presente paragrafo possono mettere a rischio segreti aziendali o la sicurezza e la solidità della CCP, quest’ultima può decidere di divulgare tali informazioni con modalità tali da prevenire o ridurre tali rischi o di non divulgarle.
2. La CCP rende pubbliche, a titolo gratuito, le informazioni concernenti eventuali modifiche rilevanti dei suoi dispositivi di governo societario, dei suoi obiettivi, delle sue strategie e delle sue politiche fondamentali nonché delle sue regole e procedure applicabili.
3. Le informazioni da comunicare al pubblico sono accessibili sul sito web della CCP. Le informazioni sono disponibili almeno in una lingua di uso corrente nel settore della finanza internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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