Art. 12

Requisiti generali

In vigore dal 19 dic 2012
Requisiti generali 1.   La CCP conserva i dati su un supporto durevole che consenta di fornire le informazioni alle autorità competenti, all’Aesfem e ai membri pertinenti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti: a) ciascuna fase fondamentale dell’elaborazione dati da parte della CCP può essere ricostituita; b) il contenuto originario di una registrazione di dati prima di correzioni o altre modifiche può essere registrato, rintracciato e recuperato; c) sono state adottate misure per prevenire un’alterazione non autorizzata dei dati; d) la sicurezza e la confidenzialità dei dati registrati sono garantite tramite misure appropriate; e) nel sistema di conservazione dei dati è integrato un meccanismo per l’identificazione e la correzione degli errori; f) nel sistema di conservazione dei dati è garantito il recupero tempestivo dei dati in caso di disfunzione del sistema. 2.   Quando i dati o le informazioni risalgono a meno di sei mesi prima, sono forniti alle autorità di cui al paragrafo 1 non appena possibile e al più tardi entro la fine della giornata lavorativa successiva alla richiesta dell’autorità pertinente. 3.   Quando i dati o le informazioni risalgono ad oltre sei mesi prima, sono forniti alle autorità di cui al paragrafo 1 non appena possibile ed entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta dell’autorità pertinente. 4.   Quando i dati elaborati dalla CCP contengono dati personali, essa tiene conto degli obblighi cui è soggetta a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). 5.   Qualora la CCP conservi dati al di fuori dell’Unione, essa garantisce che le autorità competenti, l’Aesfem e i membri pertinenti del SEBC siano in grado di accedere a tali dati nella stessa misura ed entro gli stessi termini come se fossero conservati all’interno dell’Unione. 6.   Ogni CCP indica il nome delle persone pertinenti che possono, entro i termini previsti per la fornitura dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, spiegare il contenuto dei suoi dati alle autorità competenti. 7.   Tutti i dati che la CCP deve conservare a norma del presente regolamento possono essere oggetto di ispezione da parte delle autorità competenti. La CCP fornisce alle autorità competenti l’accesso diretto ai dati richiesti a norma degli , quando richiesto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:153:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo