Art. 13
Dati sulle operazioni
In vigore dal 19 dic 2012
Dati sulle operazioni
1. La CCP conserva i dati di tutte le operazioni relative a tutti i contratti che compensa e garantisce che tali dati comprendano tutte le informazioni necessarie per una ricostruzione accurata e completa del processo di compensazione per ciascun contratto e che ogni registrazione di dati su ciascuna operazione sia identificabile in modo univoco e ritrovabile effettuando una ricerca su tutti i campi concernenti la CCP, la CCP interoperabile, il partecipante diretto, il cliente, se noto alla CCP, e lo strumento finanziario.
2. In relazione a ogni operazione ricevuta a fini di compensazione, la CCP, subito dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti, registra e tiene aggiornati i seguenti dati:
a)
il prezzo, il tasso o il differenziale e la quantità;
b)
la capacità di compensazione, che indica se l’operazione è consistita in un acquisto o in una vendita dal punto di vista della CCP che registra l’operazione;
c)
l’identificativo dello strumento;
d)
l’identificativo del partecipante diretto;
e)
l’identificativo della sede in cui è stato concluso il contratto;
f)
la data e l’ora di interposizione della CCP;
g)
la data e l’ora di scadenza del contratto;
h)
le condizioni e modalità di regolamento;
i)
la data e l’ora del regolamento o del buy-in dell’operazione e, nella misura in cui sono applicabili, le seguenti informazioni:
i)
il giorno e l’ora in cui è stato originariamente stipulato il contratto;
ii)
le condizioni iniziali e le parti del contratto;
iii)
l’identificativo della CCP interoperabile che compensa una gamba dell’operazione, se del caso;
iv)
l’identità del cliente, compresi eventuali clienti indiretti, se noti alla CCP, e, in caso di cessione del contratto per la compensazione (give-up), l’identificativo della parte che ha trasferito il contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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