Art. 13 · Dati sulle operazioni

Art. 13

Dati sulle operazioni

In vigore dal 19 dic 2012
Dati sulle operazioni 1.   La CCP conserva i dati di tutte le operazioni relative a tutti i contratti che compensa e garantisce che tali dati comprendano tutte le informazioni necessarie per una ricostruzione accurata e completa del processo di compensazione per ciascun contratto e che ogni registrazione di dati su ciascuna operazione sia identificabile in modo univoco e ritrovabile effettuando una ricerca su tutti i campi concernenti la CCP, la CCP interoperabile, il partecipante diretto, il cliente, se noto alla CCP, e lo strumento finanziario. 2.   In relazione a ogni operazione ricevuta a fini di compensazione, la CCP, subito dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti, registra e tiene aggiornati i seguenti dati: a) il prezzo, il tasso o il differenziale e la quantità; b) la capacità di compensazione, che indica se l’operazione è consistita in un acquisto o in una vendita dal punto di vista della CCP che registra l’operazione; c) l’identificativo dello strumento; d) l’identificativo del partecipante diretto; e) l’identificativo della sede in cui è stato concluso il contratto; f) la data e l’ora di interposizione della CCP; g) la data e l’ora di scadenza del contratto; h) le condizioni e modalità di regolamento; i) la data e l’ora del regolamento o del buy-in dell’operazione e, nella misura in cui sono applicabili, le seguenti informazioni: i) il giorno e l’ora in cui è stato originariamente stipulato il contratto; ii) le condizioni iniziali e le parti del contratto; iii) l’identificativo della CCP interoperabile che compensa una gamba dell’operazione, se del caso; iv) l’identità del cliente, compresi eventuali clienti indiretti, se noti alla CCP, e, in caso di cessione del contratto per la compensazione (give-up), l’identificativo della parte che ha trasferito il contratto.
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