Art. 9
Sistemi informatici
In vigore dal 19 dic 2012
Sistemi informatici
1. La CCP concepisce i suoi sistemi informatici in modo affidabile e sicuro e garantisce che siano in grado di trattare le informazioni di cui la CCP necessita per svolgere le proprie attività ed eseguire le operazioni in modo sicuro ed efficace.
L’architettura informatica è ben documentata. I sistemi sono concepiti per gestire le esigenze operative della CCP e i rischi cui la CCP è esposta, sono solidi, anche in condizioni di stress dei mercati, e sono scalabili, se necessario, per il trattamento di informazioni supplementari. La CCP dispone procedure e la programmazione di capacità, comprese capacità ridondanti sufficienti, per consentire al sistema di trattare tutte le restanti operazioni prima della fine della giornata in caso si verifichino interruzioni di grave entità. La CCP prevede procedure per l’introduzione di nuove tecnologie, ivi compresi chiari piani di ripristino.
2. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza nel processo di trattamento delle informazioni e per consentire la connettività con i suoi partecipanti diretti, i suoi clienti e i suoi fornitori di servizi, la CCP basa i propri sistemi informatici sulle norme tecniche riconosciute a livello internazionale e sulle migliori pratiche del settore. La CCP sottopone i suoi sistemi a prove rigorose, simulando condizioni di stress, prima di avviarne l’utilizzazione, dopo aver apportato cambiamenti significativi e dopo un’interruzione di grave entità. I partecipanti diretti e i clienti, le CCP interoperabili e le altre parti interessate partecipano, secondo le opportune modalità, nella progettazione e nell’esecuzione di tali prove.
3. La CCP mantiene un solido quadro di sicurezza informatica che gestisca adeguatamente il rischio cui essa è esposta in questo ambito. Il quadro prevede anche meccanismi, politiche e procedure appropriati per proteggere le informazioni dalla divulgazione non autorizzata, per garantire l’accuratezza e l’integrità dei dati e per assicurare la disponibilità dei servizi della CCP.
4. Il quadro di sicurezza informatica comprende almeno i seguenti elementi:
a)
controlli sull’accesso al sistema;
b)
adeguate salvaguardie contro le intrusioni e l’uso illecito dei dati;
c)
dispositivi specifici per preservare l’autenticità e l’integrità dei dati, incluse tecniche crittografiche;
d)
reti e procedure affidabili per la trasmissione accurata e tempestiva dei dati senza interruzioni di grave entità;
e)
tracce di audit.
5. I sistemi informatici e il quadro di sicurezza informatica sono riesaminati almeno una volta all’anno. Essi sono oggetto di audit indipendenti. I risultati degli audit sono comunicati al consiglio e messi a disposizione dell’autorità competente.
Storico versioni
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