Art. 8

Notifica alla Commissione

In vigore dal 12 dic 2012
Notifica alla Commissione 1.   Ove uno Stato membro intenda avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare o concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti, ne dà notifica per iscritto alla Commissione. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 è corredata dalla documentazione pertinente nonché da un’indicazione delle disposizioni che devono essere negoziate o rinegoziate, dagli obiettivi dei negoziati e da ogni altra informazione pertinente. 3.   La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa almeno cinque mesi prima dell’inizio dei negoziati formali. 4.   Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti ai fini dell’autorizzazione all’avvio di negoziati formali conformemente all’, la Commissione può richiedere informazioni supplementari. 5.   La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, su richiesta, la documentazione accompagnatoria, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’.
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