Art. 7

Autorizzazione a modificare o concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti

In vigore dal 12 dic 2012
Autorizzazione a modificare o concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti Alle condizioni di cui agli articoli da 8 a 11, uno Stato membro è autorizzato ad avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo bilaterale in materia di investimenti esistente o di concluderne uno nuovo.
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