Art. 6
Obbligo di cooperare
In vigore dal 12 dic 2012
Obbligo di cooperare
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per assicurare che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’ non costituiscano un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione, da parte dell’Unione, di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi, in vista della progressiva sostituzione degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’.
2. Se la Commissione constata che una o più delle disposizioni di un accordo bilaterale in materia di investimenti notificato a norma dell’ costituisce un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione, da parte dell’Unione, di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi, in vista della progressiva sostituzione degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’, la Commissione e lo Stato membro interessato procedono rapidamente a consultazioni e cooperano al fine di individuare le azioni appropriate per risolvere la questione. La durata di tali consultazioni non supera i novanta giorni.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può, entro sessanta giorni dal termine delle consultazioni, indicare le misure appropriate che lo Stato membro interessato deve adottare per rimuovere gli ostacoli di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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