Art. 2

Notifica alla Commissione

In vigore dal 12 dic 2012
Notifica alla Commissione Entro l'8 febbraio 2013 o entro trenta giorni dalla data della loro adesione all’Unione, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali in materia di investimenti conclusi con paesi terzi firmati prima del 1o dicembre 2009 o prima della data di adesione, se posteriore, che desiderano mantenere o fare entrare in vigore in conformità a quanto disposto dal presente capo. La notifica contiene una copia di tali accordi bilaterali in materia di investimenti. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione qualsiasi successiva modifica allo status di tali accordi.
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