Art. 4
Pubblicazione
In vigore dal 12 dic 2012
Pubblicazione
1. Ogni dodici mesi la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’, dell’, paragrafo 6, o dell’, paragrafo 6.
2. La prima pubblicazione dell’elenco di accordi bilaterali in materia di investimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha luogo entro i tre mesi successivi al termine fissato per le notifiche effettuate ai sensi dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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