Art. 12

Accordi firmati dagli Stati membri tra il 1o dicembre 2009 e il 9 gennaio 2013

In vigore dal 12 dic 2012
Accordi firmati dagli Stati membri tra il 1o dicembre 2009 e il 9 gennaio 2013 1.   Se tra il 1o dicembre 2009 e il 9 gennaio 2013 uno Stato membro ha firmato un accordo bilaterale in materia di investimenti, tale Stato membro notifica alla Commissione siffatto accordo che desidera mantenere o far entrare in vigore, entro l'8 febbraio 2013. La notifica contiene una copia di siffatto accordo. 2.   Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l’accordo bilaterale in materia di investimenti notificato a norma del paragrafo 1 del presente articolo è incompatibile con i requisiti di cui all’, paragrafi 1 e 2. 3.   Qualora la Commissione ritenga che un accordo bilaterale in materia di investimenti notificato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo soddisfi i requisiti di cui all’, paragrafi 1 e 2, autorizza il mantenimento o l’entrata in vigore di siffatto accordo a norma del diritto dell’Unione. 4.   La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro centottanta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare la decisione, il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni. Le decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 5.   A meno che un accordo bilaterale in materia di investimenti non sia stato autorizzato a norma del paragrafo 3, lo Stato membro non adotta ulteriori misure per la conclusione di siffatto accordo e ritira o annulla le misure adottate. 6.   Se la Commissione concede un’autorizzazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’entrata in vigore dell’accordo bilaterale in materia di investimenti e le eventuali successive modifiche allo status di siffatto accordo. Gli si applicano a siffatto accordo come se fosse stato notificato a norma dell’. 7.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alle decisioni adottate a norma del paragrafo 3. 8.   Qualora la Commissione non conceda un’autorizzazione a norma del paragrafo 3, essa ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi.
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Accordi firmati dagli Stati membri tra il 1o dicembre 2009 e il 9 gennaio 2013 (Art. 12 Regolamento (UE) 2012/1219) — Testo vigente | Portale Normativo