Art. 13

Condotta degli Stati membri per quanto riguarda un accordo bilaterale in materia di investimenti con un paese terzo

In vigore dal 12 dic 2012
Condotta degli Stati membri per quanto riguarda un accordo bilaterale in materia di investimenti con un paese terzo Ove un accordo bilaterale in materia di investimenti rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato: a) informa senza indugio la Commissione di tutte le riunioni che avranno luogo in applicazione delle disposizioni dell’accordo. Alla Commissione sono forniti l’ordine del giorno e tutte le informazioni pertinenti che consentano la comprensione degli argomenti da trattare in tali riunioni. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. Qualora una questione da trattare possa influire sull’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di adottare una particolare posizione; b) informa senza indugio la Commissione di qualsiasi osservazione ricevuta circa l’incompatibilità di una data misura con l’accordo. Lo Stato membro informa inoltre immediatamente la Commissione di ogni richiesta di risoluzione di controversie presentata nel quadro dell’accordo bilaterale in materia di investimenti, non appena ne viene a conoscenza. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente e adottano tutte le misure necessarie per assicurare un’efficace difesa, ivi compresa, se del caso, la partecipazione della Commissione alla procedura; c) chiede l’approvazione della Commissione prima di attivare i pertinenti meccanismi per la risoluzione delle controversie contro un paese terzo previsti nell’accordo bilaterale in materia di investimenti e, su richiesta della Commissione, attiva tali meccanismi, che comprendono consultazioni con l’altra parte di un accordo bilaterale in materia di investimenti e la risoluzione delle controversie qualora previste dall’accordo. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente allo svolgimento delle procedure nell’ambito dei pertinenti meccanismi, il che può comprendere, se del caso, la partecipazione della Commissione alle procedure pertinenti.
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Condotta degli Stati membri per quanto riguarda un accordo bilaterale in materia di investimenti con un paese terzo (Art. 13 Regolamento (UE) 2012/1219) — Testo vigente | Portale Normativo