Art. 15

Riesame

In vigore dal 12 dic 2012
Riesame 1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 10 gennaio 2020. 2.   La relazione contiene una visione d’insieme delle autorizzazioni richieste e concesse a norma del capo III, nonché un riesame della necessità di continuare l’applicazione di tale capo. 3.   Se la relazione raccomanda di sospendere l’applicazione del capo III o di modificarne le disposizioni, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa appropriata.
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Riesame (Art. 15 Regolamento (UE) 2012/1219) — Testo vigente | Portale Normativo