Art. 10

Partecipazione della Commissione ai negoziati

In vigore dal 12 dic 2012
Partecipazione della Commissione ai negoziati Nella misura in cui riguardi gli investimenti, la Commissione è tenuta al corrente dell’andamento e dei risultati delle varie fasi dei negoziati finalizzati a modificare o a concludere un accordo bilaterale esistente in materia di investimenti e può chiedere di prendere parte ai negoziati in materia di investimenti tra lo Stato membro e il paese terzo.
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Partecipazione della Commissione ai negoziati (Art. 10 Regolamento (UE) 2012/1219) — Testo vigente | Portale Normativo