Art. 10 · Partecipazione della Commissione ai negoziati

Art. 10

Partecipazione della Commissione ai negoziati

In vigore dal 12 dic 2012
Partecipazione della Commissione ai negoziati Nella misura in cui riguardi gli investimenti, la Commissione è tenuta al corrente dell’andamento e dei risultati delle varie fasi dei negoziati finalizzati a modificare o a concludere un accordo bilaterale esistente in materia di investimenti e può chiedere di prendere parte ai negoziati in materia di investimenti tra lo Stato membro e il paese terzo.
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