Art. 9

Autorizzazione ad aprire negoziati formali

In vigore dal 12 dic 2012
Autorizzazione ad aprire negoziati formali 1.   La Commissione autorizza gli Stati membri ad aprire i negoziati formali con un paese terzo al fine di modificare o concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti, salvo nel caso in cui concluda che l’apertura di siffatti negoziati: a) presenterebbe incompatibilità con il diritto dell’Unione diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri; b) sarebbe superflua, in quanto la Commissione ha presentato o ha deciso di presentare una raccomandazione per avviare negoziati con il paese terzo interessato a norma dell’articolo 218, paragrafo 3, TFUE; c) sarebbe in contrasto con i principi e gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione elaborati in conformità alle disposizioni generali del titolo V, capo 1, del trattato sull’Unione europea; o d) costituirebbe un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi da parte dell’Unione. 2.   Nel quadro dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere allo Stato membro di includere in tali negoziati e nel futuro accordo bilaterale in materia di investimenti o di eliminare da essi qualsiasi clausola qualora ciò sia necessario al fine di assicurare la coerenza con la politica in materia di investimenti dell’Unione o la compatibilità con il diritto dell’Unione. 3.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concessa secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. La Commissione adotta la sua decisione entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni. 4.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alle decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3. 5.   Qualora non conceda un’autorizzazione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi.
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Autorizzazione ad aprire negoziati formali (Art. 9 Regolamento (UE) 2012/1219) — Testo vigente | Portale Normativo