Art. 31
Prodotto di montagna
In vigore dal 21 nov 2012
Prodotto di montagna
1. È istituita l’indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità.
Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato in merito ai quali:
a)
sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;
b)
nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.
2. Ai fini del presente articolo si intendono per «zone di montagna dell’Unione» le zone di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso dei prodotti di paesi terzi, le zone di montagna comprendono le zone ufficialmente designate come zone di montagna dal paese terzo o rispondenti a criteri equivalenti a quelli enunciati all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.
3. In casi debitamente motivati e per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’, che stabiliscono deroghe delle condizioni d’uso di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato che stabilisce le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone di montagna, le condizioni alle quali la trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone di montagna in una zona geografica da definire e la definizione di tale zona geografica.
4. Per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, per quanto riguarda la definizione dei metodi di produzione e altri criteri pertinenti per l’applicazione dell’indicazione facoltativa di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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