Art. 30

Riserva e modifica

In vigore dal 21 nov 2012
Riserva e modifica 1.   Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell’evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che riservano una indicazione facoltativa di qualità supplementare e che ne stabiliscono le condizioni di utilizzo. 2.   In casi debitamente motivati e per tenere conto dell’uso adeguato dell’indicazione facoltativa di qualità supplementare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, che stabiliscono modifiche delle condizioni di impiego di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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