Art. 32
Prodotto dell’agricoltura delle isole
In vigore dal 21 nov 2012
Prodotto dell’agricoltura delle isole
Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di creare la nuova indicazione «prodotto dell’agricoltura delle isole». L’indicazione può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato, le cui materie prime provengano dalle isole. Inoltre, affinché tale indicazione possa essere applicata ai prodotti trasformati, è necessario che anche la trasformazione avvenga in zone insulari nei casi in cui ciò incide in misura determinante sulle caratteristiche particolari del prodotto finale.
La relazione è corredata, se del caso, da adeguate proposte legislative intese a riservare un’indicazione facoltativa di qualità «prodotto dell’agricoltura delle isole».
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