Art. 33

Restrizioni dell’uso

In vigore dal 21 nov 2012
Restrizioni dell’uso 1.   Un’indicazione facoltativa di qualità può essere usata solo per descrivere prodotti conformi alle pertinenti condizioni d’uso. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme sull’uso delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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