Art. 18

Criteri

In vigore dal 21 nov 2012
Criteri 1.   Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento: a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. 2.   Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve: a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o b) designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. 3.   Se nella procedura di opposizione ai sensi dell’ viene dimostrato che il nome è usato anche in un altro Stato membro o in un paese terzo, al fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un nome identico o analogo, la decisione di registrazione adottata conformemente all’, paragrafo 3, può prevedere che il nome della specialità tradizionale garantita sia accompagnato dall’affermazione «fatto secondo la tradizione di» immediatamente seguito dal nome di un paese o di una sua regione. 4.   Non può essere registrato un nome che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell’Unione. 5.   Per garantire il corretto funzionamento del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, concernenti ulteriori aspetti sui criteri di ammissibilità stabiliti nel presente articolo.
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