Art. 51

Procedura di opposizione

In vigore dal 21 nov 2012
Procedura di opposizione 1.   Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione. Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un’opposizione a norma del primo comma. La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Una notifica di opposizione che non contenga tale dichiarazione è nulla. La Commissione trasmette senza indugio la notifica di opposizione all’autorità o all’organismo che ha presentato la domanda. 2.   Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata. 3.   Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione invita l’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. L’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni del presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione. In qualsiasi momento durante questi tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi. 4.   Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli elementi pubblicati a norma dell’, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all’esame di cui all’. 5.   La notifica di opposizione, la dichiarazione di opposizione motivata e i documenti connessi trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione. 6.   Al fine di stabilire procedure e termini chiari per l’opposizione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’, che integrano le norme relative alla procedura di opposizione. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle opposizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Procedura di opposizione (Art. 51 Regolamento (UE) 2012/1151) — Testo vigente | Portale Normativo