Art. 50

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

In vigore dal 21 nov 2012
Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione 1.   La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell’ per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo. La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l’elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione. 2.   Se, in base all’esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: a) per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare; b) per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare.
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