Art. 53

Modifica di un disciplinare

In vigore dal 21 nov 2012
Modifica di un disciplinare 1.   Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l’approvazione di una modifica di un disciplinare. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni. 2.   Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52. Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione approva o respinge la domanda. In caso di approvazione di modifiche comportanti una modifica degli elementi di cui all’, paragrafo 2, la Commissione pubblica detti elementi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non: a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto; b) altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell’, paragrafo 1; c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto; d) riguarda la zona geografica delimitata; o e) rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime. Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo III, essa non: a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto; b) introduce modifiche sostanziali del metodo di ottenimento; o c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto. L’esame della domanda verte sulla modifica proposta. 3.   Al fine di agevolare amministrativo di una domanda di modifica, anche quando la modifica non comporta alcuna modifica del singolo documento e riguarda una modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’, che integrano le norme relative all’iter delle domande di modifica. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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