Art. 54
Cancellazione
In vigore dal 21 nov 2012
Cancellazione
1. Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un’indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti:
a)
qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare;
b)
qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
Su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato, la Commissione può cancellare la relativa registrazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Al fine di garantire, nel rispetto della certezza del diritto, a tutte le parti interessate l’opportunità di tutelare i propri diritti e interessi legittimi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’ che integrano le norme relative alla procedura di cancellazione.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure e alla forma della procedura di cancellazione, nonché alla presentazione delle richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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