Art. 10
Motivi di opposizione
In vigore dal 21 nov 2012
Motivi di opposizione
1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se:
a)
dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all’ e all’, paragrafo 1;
b)
dimostra che la registrazione del nome proposto sarebbe contraria all’, paragrafo 2, 3 o 4;
c)
dimostra che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’, paragrafo 2, lettera a); o
d)
fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.
2. I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione.
Storico versioni
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