Art. 10 · Motivi di opposizione

Art. 10

Motivi di opposizione

In vigore dal 21 nov 2012
Motivi di opposizione 1.   Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se: a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all’ e all’, paragrafo 1; b) dimostra che la registrazione del nome proposto sarebbe contraria all’, paragrafo 2, 3 o 4; c) dimostra che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’, paragrafo 2, lettera a); o d) fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico. 2.   I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1151:oj#art-10