Art. 5
Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
In vigore dal 21 nov 2012
Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
1. Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:
a)
originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
b)
la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
c)
le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
2. Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:
a)
originario di un determinato luogo, regione o paese;
b)
alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e
c)
la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.
3. In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la zona di produzione delle materie prime è delimitata;
b)
sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;
c)
esiste un regime di controllo atto a garantire l’osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e
d)
le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1o maggio 2004.
Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.
4. Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine.
Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime.
Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell’uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1151:oj#art-5