Art. 3
Definizioni
In vigore dal 21 nov 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«regimi di qualità», i regimi istituiti ai titoli II, III e IV;
2)
«gruppo», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto;
3)
«tradizionale», l’uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni;
4)
«etichettatura», le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;
5)
«specificità», in relazione a un prodotto, le modalità di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria;
6)
«termini generici», i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell’Unione;
7)
«fase di produzione», la produzione, la trasformazione o l’elaborazione;
8)
«prodotti trasformati», prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. I prodotti trasformati possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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