Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 21 nov 2012
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato e ad altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento. Per tenere conto di impegni internazionali o di nuovi metodi di produzione o materiali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, che integrano l’elenco dei prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento. Tali prodotti sono strettamente connessi a prodotti agricoli o all’economia rurale. 2.   Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino. 3.   Il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione in commercio dei prodotti, in particolare con riferimento all’organizzazione comune unica dei mercati e all’etichettatura degli alimenti. 4.   La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (21), non si applica ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.
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