Art. 4
Obiettivo
In vigore dal 21 nov 2012
Obiettivo
È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:
a)
garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti;
b)
garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione;
c)
fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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