Art. 11
Conformità o idoneità dei componenti
In vigore dal 16 nov 2012
Conformità o idoneità dei componenti
1. Prima di rilasciare la dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso a norma dell’ del regolamento (CE) n. 552/2004, i produttori di componenti dei sistemi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, valutano la conformità o l’idoneità all’uso dei componenti stessi in base alle norme stabilite nell’allegato IV, parte A, del presente regolamento.
2. Quando riguarda i componenti, il certificato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) è considerato alla stregua di una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso se reca la dimostrazione della conformità ai requisiti di interoperabilità, prestazione e sicurezza di cui al presente regolamento.
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