Art. 9

Disposizioni sugli aeromobili statali

In vigore dal 16 nov 2012
Disposizioni sugli aeromobili statali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli aeromobili statali da trasporto che effettuano voli al di sopra di FL 195 siano muniti di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz. 2.   Ove i vincoli di approvvigionamento impediscano l’applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché gli aeromobili statali da trasporto che effettuano voli al di sopra di FL 195 siano muniti di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz entro il 31 dicembre 2012. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli aeromobili statali non destinati al trasporto che effettuano voli al di sopra di FL 195 siano muniti di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz. 4.   Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 3 in caso di: a) vincoli tassativi di natura tecnica o di bilancio; b) vincoli di approvvigionamento. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove i vincoli d’approvvigionamento impediscano l’applicazione del paragrafo 3, gli aeromobili statali non destinati al trasporto che effettuano voli al di sopra di FL 195 siano muniti di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz entro il 31 dicembre 2015. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi aeromobili statali che entrano in servizio a decorrere dal 1o gennaio 2014 siano muniti di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché dal 1o gennaio 2014 le radio installate a bordo di aeromobili statali, quando sono sottoposte ad ammodernamento, vengano dotate di capacità di canalizzazione a 8,33 kHz. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli aeromobili statali siano muniti di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz entro il 31 dicembre 2018. 9.   Fatte salve le procedure nazionali per la trasmissione delle informazioni sugli aeromobili statali, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno 2018, l’elenco degli aeromobili statali che non possono essere muniti di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz conformemente al paragrafo 8, a causa: a) di vincoli tassativi di natura tecnica o di bilancio; b) di vincoli d’approvvigionamento. 10.   Ove i vincoli d’approvvigionamento impediscano l’applicazione del paragrafo 8, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione, entro il 30 giugno 2018, la data entro cui gli aeromobili di cui trattasi saranno muniti di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz. Tale data non può essere successiva al 31 dicembre 2020. 11.   Il paragrafo 8 non si applica agli aeromobili statali che saranno ritirati dal servizio operativo entro il 31 dicembre 2025. 12.   I fornitori di servizi del traffico aereo provvedono affinché gli aeromobili statali non muniti di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz possano essere assistiti purché possano essere gestiti in sicurezza nell’ambito della capacità del sistema di gestione del traffico aereo su frequenze UHF oppure su frequenze con canalizzazione a 25 kHz. 13.   Gli Stati membri pubblicano le procedure per la gestione degli aeromobili statali privi di apparecchiature radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz nei bollettini nazionali di informazione aeronautica. 14.   I fornitori di servizi di traffico aereo comunicano ogni anno allo Stato membro che li ha designati i loro piani per la gestione degli aeromobili statali privi di apparecchiature radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz, tenendo conto dei limiti di capacità connessi alle procedure di cui al paragrafo 13.
Storico versioni

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