Art. 10
Requisiti di sicurezza
In vigore dal 16 nov 2012
Requisiti di sicurezza
Gli Stati membri provvedono affinché la modifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 1, e l’introduzione di nuovi sistemi siano precedute da una valutazione di sicurezza eseguita dai soggetti interessati, che comprenda l’individuazione dei pericoli nonché la valutazione dei rischi e le modalità per la loro attenuazione. Nell’ambito di tale valutazione di sicurezza le norme riportate nell’allegato III sono considerate requisiti minimi.
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