Art. 10 · Requisiti di sicurezza

Art. 10

Requisiti di sicurezza

In vigore dal 16 nov 2012
Requisiti di sicurezza Gli Stati membri provvedono affinché la modifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 1, e l’introduzione di nuovi sistemi siano precedute da una valutazione di sicurezza eseguita dai soggetti interessati, che comprenda l’individuazione dei pericoli nonché la valutazione dei rischi e le modalità per la loro attenuazione. Nell’ambito di tale valutazione di sicurezza le norme riportate nell’allegato III sono considerate requisiti minimi.
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