Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 16 nov 2012
Campo d’applicazione 1.   Il presente regolamento si applica a tutte le radio che operano nella banda di frequenze 117,975-137 MHz (nel prosieguo «la banda VHF») assegnata al servizio aeronautico di comunicazioni radiomobili di rotta, ivi inclusi i sistemi, i loro componenti e le procedure correlate. 2.   Il presente regolamento si applica ai sistemi di elaborazione dei dati di volo utilizzati dagli enti di controllo del traffico aereo che forniscono servizi al traffico aereo generale, ai componenti di tali sistemi e alle procedure correlate. 3.   Il presente regolamento si applica a tutti i voli effettuati nell’ambito del traffico aereo generale all’interno dello spazio aereo della regione EUR definita dall’organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO), nel quale gli Stati membri sono responsabili per la prestazione di servizi di traffico aereo conformemente al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). 4.   Le norme di conversione non si applicano alle assegnazioni di frequenze: a) che rimangono nella canalizzazione a 25 kHz sulle seguenti frequenze: i) la frequenza di emergenza (121,5 MHz); ii) la frequenza ausiliaria per le operazioni di ricerca e salvataggio (123,1 MHz); iii) le frequenze del link digitale VHF (VLD) (136,725 MHz, 136,775 MHz, 136,825 MHz, 136,875 MHz, 136,925 MHz e 136,975 MHz); iv) le frequenze dei sistemi ACARS (aircraft communications addressing and reporting system) (131,525 MHz, 131,725 MHz e 131,825 MHz); b) se è usato un sistema di offset della portante in canalizzazione a 25 kHz. 5.   La capacità di canalizzazione a 8,33 kHz non è richiesta per le radio destinate a operare esclusivamente nell’ambito di una o più assegnazioni di frequenze che resteranno in canalizzazione a 25 kHz.
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