Art. 5
Obblighi degli operatori
In vigore dal 16 nov 2012
Obblighi degli operatori
1. Gli operatori si astengono dall’impiegare aeromobili al di sopra di FL 195 se tali aeromobili non sono muniti di apparecchiature radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz.
2. Dal 1o gennaio 2014 gli operatori si astengono dall’impiegare aeromobili in volo strumentale nello spazio aereo di classe A, B o C degli Stati membri elencati nell’allegato I, se tali aeromobili non sono muniti di apparecchiature radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz.
3. In riferimento alla dotazione obbligatoria di apparecchiature radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz di cui al paragrafo 2, gli operatori si astengono dall’impiegare aeromobili in volo a vista nelle aree che operano con la canalizzazione a 8,33 kHz, se tali aeromobili non sono muniti di apparecchiature radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz.
4. Dal 1o gennaio 2018 gli operatori si astengono dall’impiegare aeromobili nello spazio aereo in cui è obbligatoria la radio di bordo se tali aeromobili non sono muniti di apparecchiature radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz, fatto salvo l’, paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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