Art. 6
Norme sulla conversione a 8,33 kHz
In vigore dal 16 nov 2012
Norme sulla conversione a 8,33 kHz
1. Gli Stati membri provvedono affinché per i settori con un livello inferiore pari o superiore a FL 195 tutte le assegnazioni di frequenza vocale siano convertite alla canalizzazione a 8,33 kHz.
2. Qualora non possano, per circostanze eccezionali, conformarsi al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano i relativi motivi alla Commissione.
3. Gli Stati membri elencati nell’allegato I attuano, entro il 31 dicembre 2014, un numero di nuove conversioni alla canalizzazione a 8,33 kHz pari quantomeno al 25 % del numero totale di assegnazioni di frequenze con canalizzazione a 25 kHz riportate nel registro centrale e destinate a specifici centri di controllo d’area (di seguito «ACC») situati nel loro territorio. Tali conversioni non si limitano alle assegnazioni di frequenze agli ACC e non includono le assegnazioni di frequenze per le comunicazioni di controllo operativo.
4. Nel numero totale delle assegnazioni di frequenze con canalizzazione a 25 kHz agli ACC di cui al paragrafo 3 non rientrano:
a)
le assegnazioni di frequenze con uso del sistema di offset della portante in canalizzazione a 25 kHz;
b)
le assegnazioni di frequenze che restano nell’ambito della canalizzazione a 25 kHz in base a norme di sicurezza;
c)
le assegnazioni di frequenze in canalizzazione a 25 kHz usate per assistere aeromobili statali.
5. Gli Stati membri elencati nell’allegato I comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre del 2013, il numero di conversioni realizzabili a norma del paragrafo 3.
6. Qualora si trovino nell’impossibilità di conseguire l’obiettivo del 25 % di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri indicano le relative ragioni nella loro comunicazione alla Commissione e propongono una data alternativa per la realizzazione delle conversioni.
7. La comunicazione alla Commissione deve specificare inoltre le assegnazioni di frequenze per le quali la conversione non è realizzabile, indicandone i motivi.
8. Gli Stati membri elencati nell’allegato I provvedono affinché, dal 1o gennaio 2015, tutte le assegnazioni di frequenze per comunicazioni di controllo operativo riportate nel registro centrale siano assegnazioni di frequenze con canalizzazione a 8,33 kHz.
9. Qualora non possano, per motivi tecnici, conformarsi al paragrafo 8, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2014, le assegnazioni di frequenze per le comunicazioni di controllo operativo che non saranno convertite, indicandone i motivi.
10. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2018, tutte le assegnazioni di frequenze siano convertite alla canalizzazione a 8,33 kHz, ad eccezione:
a)
delle assegnazioni di frequenze che restano nell’ambito della canalizzazione a 25 kHz in base a norme di sicurezza;
b)
delle assegnazioni di frequenze in canalizzazione a 25 kHz usate per assistere aeromobili statali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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