Art. 3
Processo di monitoraggio
In vigore dal 16 nov 2012
Processo di monitoraggio
1. Ogni impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura e soggetto responsabile della manutenzione:
a)
è responsabile della conduzione del processo di monitoraggio illustrato nell’allegato;
b)
assicura che anche le misure di controllo del rischio attuate dai rispettivi appaltatori siano monitorate in conformità al presente regolamento. A questo fine, essi applicano il processo di monitoraggio illustrato nell’allegato o impongono ai rispettivi appaltatori di applicare tale processo attraverso clausole contrattuali.
2. Il processo di monitoraggio prevede le seguenti attività:
a)
la definizione di una strategia, di priorità e piani di monitoraggio;
b)
la raccolta e l’analisi delle informazioni;
c)
l’elaborazione di un piano d’azione per casi di non conformità inaccettabili rispetto ai requisiti stabiliti nel sistema di gestione;
d)
l’attuazione del piano di azione, quando quest’ultimo sia stato elaborato;
e)
la valutazione dell’efficacia delle misure del piano d’azione, quando quest’ultimo sia stato elaborato.
Storico versioni
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