Art. 3

Processo di monitoraggio

In vigore dal 16 nov 2012
Processo di monitoraggio 1.   Ogni impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura e soggetto responsabile della manutenzione: a) è responsabile della conduzione del processo di monitoraggio illustrato nell’allegato; b) assicura che anche le misure di controllo del rischio attuate dai rispettivi appaltatori siano monitorate in conformità al presente regolamento. A questo fine, essi applicano il processo di monitoraggio illustrato nell’allegato o impongono ai rispettivi appaltatori di applicare tale processo attraverso clausole contrattuali. 2.   Il processo di monitoraggio prevede le seguenti attività: a) la definizione di una strategia, di priorità e piani di monitoraggio; b) la raccolta e l’analisi delle informazioni; c) l’elaborazione di un piano d’azione per casi di non conformità inaccettabili rispetto ai requisiti stabiliti nel sistema di gestione; d) l’attuazione del piano di azione, quando quest’ultimo sia stato elaborato; e) la valutazione dell’efficacia delle misure del piano d’azione, quando quest’ultimo sia stato elaborato.
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