Art. 4

Scambio di informazioni tra gli attori coinvolti

In vigore dal 16 nov 2012
Scambio di informazioni tra gli attori coinvolti 1.   Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i soggetti responsabili della manutenzione, inclusi i relativi appaltatori, assicurano tramite clausole contrattuali lo scambio reciproco di tutte le informazioni pertinenti in materia di sicurezza derivanti dall’applicazione del processo di monitoraggio stabilito nell’allegato, per consentire alla controparte di adottare tutte le necessarie azioni correttive dirette a garantire con continuità il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza del sistema ferroviario. 2.   Se, attraverso l’applicazione del processo di monitoraggio, le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i soggetti responsabili della manutenzione individuano un rischio rilevante per la sicurezza per quanto riguarda difetti e non conformità di costruzione o malfunzionamenti delle apparecchiature tecniche, incluso quello dei sottosistemi strutturali, comunicano tali rischi alle altre parti interessate per consentire loro di adottare tutte le azioni correttive necessarie a garantire con continuità il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza del sistema ferroviario.
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