Art. 5
Comunicazioni
In vigore dal 16 nov 2012
Comunicazioni
1. I gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie riferiscono all’autorità nazionale preposta alla sicurezza, in merito all’applicazione del presente regolamento, attraverso le relazioni annuali sulla sicurezza ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2004/49/CE.
2. L’autorità nazionale preposta alla sicurezza riferisce in merito all’applicazione del presente regolamento da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori dell’infrastruttura e, nella misura in cui ne è informata, dei soggetti responsabili della manutenzione ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2004/49/CE.
3. La relazione annuale sulla manutenzione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci di cui al punto I.7.4(k) dell’allegato III del regolamento (UE) n. 445/2011, comprende le informazioni sull’esperienza dei soggetti responsabili della manutenzione per quanto riguarda l’applicazione del presente regolamento. L’Agenzia raccoglie tali informazioni coordinandosi con i rispettivi organismi di certificazione.
4. Gli altri soggetti responsabili della manutenzione che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 445/2011 comunicano le proprie esperienze all’Agenzia in merito all’applicazione del presente regolamento. L’Agenzia coordina la condivisione delle esperienze con i soggetti responsabili della manutenzione.
5. L’Agenzia raccoglie tutte le informazioni sulle esperienze nell’applicazione del presente regolamento e, quando necessario, presenta raccomandazioni alla Commissione allo scopo di migliorare il presente regolamento.
6. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza assistono l’Agenzia nella raccolta di suddette informazioni provenienti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell’infrastruttura.
7. L’Agenzia presenta alla Commissione, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, una relazione che analizza l’efficacia del metodo e dell’esperienza delle imprese ferroviarie, dei gestori dell’infrastruttura e dei soggetti responsabili della manutenzione nell’applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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