Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 nov 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 2004/49/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «sistema di gestione»: i sistemi di gestione della sicurezza di imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura, definiti all’, lettera i) della direttiva 2004/49/CE e conformi ai requisiti stabiliti all’articolo 9 e all’allegato III della stessa direttiva oppure il sistema di manutenzione di soggetti responsabili della manutenzione conformi ai requisiti stabiliti all’articolo 14 bis, paragrafo 3, della stessa direttiva;
b) «monitoraggio»: disposizioni poste in essere da imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura o soggetti responsabili della manutenzione per verificare l’efficacia e la corretta applicazione del sistema di gestione;
c) «punti di interazione»: secondo la definizione di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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