Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 16 nov 2012
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce un metodo di sicurezza comune (CSM) relativo al monitoraggio, per permettere una gestione efficace della sicurezza nel sistema ferroviario durante le attività di esercizio e manutenzione e, dove opportuno, migliorare il sistema di gestione.
2. Il presente regolamento si applica al fine di:
a)
verificare la corretta applicazione e l’efficacia di tutti i processi e le procedure previsti nel sistema di gestione, incluse le misure tecniche, operative e organizzative di controllo del rischio. Nel caso di imprese ferroviarie e di gestori dell’infrastruttura la verifica include gli aspetti tecnici, operativi e organizzativi che sono necessari per il rilascio della certificazione/autorizzazione specificata all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e delle disposizioni adottate per ottenere la certificazione/autorizzazione specificata all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2004/49/CE;
b)
verificare la corretta applicazione del sistema di gestione nel suo complesso, e se tale sistema ottiene i risultati attesi, e;
c)
individuare e attuare appropriate misure preventive, correttive o di entrambi i tipi qualora vengano individuati casi rilevanti di non conformità alle lettere a) e b).
3. Il presente regolamento si applica alle imprese ferroviarie, ai gestori dell’infrastruttura dopo l’ottenimento di un certificato o un’autorizzazione di sicurezza e ai soggetti responsabili della manutenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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